mercoledì,Aprile 30 2025

Imponimento: il Tdl demolisce per Fraone pure l’accusa di intestazione fittizia di beni

Nuova pronuncia del Riesame dopo un annullamento con rinvio della Cassazione. Non regge l’aggravante mafiosa e i giudici ritengono il commercialista vibonese vittima e non complice del boss Rocco Anello di Filadelfia

Imponimento: il Tdl demolisce per Fraone pure l’accusa di intestazione fittizia di beni

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio ad opera della Cassazione, ha annullato anche l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’ex consigliere provinciale Domenico Fraone, 50 anni, di Filadelfia, che era finito fra gli arrestati (prima in carcere, poi ai domiciliari) dell’operazione “Imponimento”. Attualmente si trova sotto processo con rito abbreviato. Il Riesame ha così accolto il ricorso presentato dagli avvocati Guido Contestabile e Mario Bagnato. E’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa (clan Anello di Filadelfia) e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Nelle vesti di commercialista, secondo l’accusa, si sarebbe reso disponibile alla realizzazione di condotte illecite in relazione a specifici affari, concorrendo in trasferimenti fraudolenti di beni ovvero commettendo reati tributari con la complicità di appartenenti al sodalizio Anello ottenendo, oltre alla “protezione” mafiosa, una serie di ulteriori vantaggi ingiusti, quali la possibilità di rivolgersi al clan e di avvalersi del metodo mafioso. Avrebbe poi ottenuto appoggio elettorale in occasione delle competizioni che lo vedevano candidato, in particolare le elezioni per il Consiglio provinciale di Vibo Valentia del 2008.

Secondo la nuova pronuncia del Riesame, «appare verosimile che il ricorrente Fraone avesse deciso di perorare la volontà» di Rocco Anello di attribuzione fittizia di un villaggio turistico a Parghelia «perché costretto dal capocosca e non, invece, perché volesse consentire allo stesso di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione». Come specificato dalla Cassazione, infatti, la sussistenza di una coazione morale, imposta da Anello ai danni del Fraone, eliderebbe l’elemento soggettivo del reato e, quindi, la stessa antigiuridicità della condotta. Da qui i «forti dubbi» del Riesame sull’esistenza dell’elemento soggettivo del delitto in contestazione in capo al ricorrente Fraone. Forti dubbi anche sull’aggravante mafiosa contestata a Fraone, con il Riesame che evidenzia come «l’agire di Fraone non possa considerarsi circostanziato dall’aggravante in questione. Non risulta da alcun elemento indiziario che egli fosse consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe nel reato essendo emerso come l’interesse dell’Anello all’ottenimento dell’immobile in questione fosse di natura personale, avendo peraltro la figlia visionato l’abitazione in esame». Per tali motivi, per il Riesame non è configurabile nei confronti di Domenico Fraone il reato di intestazione fittizia di beni. Sugli altri capi di imputazione si era analogamente registrato un annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Riesame.

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